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Legge 14/05/1981 n. 219art. 8, lettera d), alla costituzione di alloggi e di impianti produttivi sulle aree complete di attrezzature primarie di cui alle lettere a)e b) del precedente secondo comma, le aree stesse sono cedute in proprietà anche oltre la riserva di proprietà comunale ed indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi. • Nelle more della adesione o della conferma dei piani esecutivi di cui al secondo comma del presente articolo, il comune può autorizzare la riparazione o la ricostruzione di edifici rurali o isolati o di case sparse che risultino danneggiati e che non siano da trasferire. • In tali casi le aree di sedime degli edifici demoliti o da demolire sono acquisite al patrimonio comunale. • I piani di ricostruzione di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto di criteri di sicurezza geologica e sismica. • Le spese per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo sono a carico del fondo di cui al precedente art. 3. Art. 29 - Attuazione dei piani di recupero. • Il comune può individuare, per l'attuazione dei piani di recupero, ambiti entro i quali l'opera di ricostruzione è realizzata mediante interventi unitari. • In sede di attuazione dei piani di recupero il comune, in caso di inerzia dei proprietari, può sostituirsi agli stessi mediante occupazione temporanea degli immobili ovvero per ricorso alla espropriazione. • Le prescrizioni grafiche e normative dei piani di recupero regolano le procedure per gli interventi sostitutivi, nel caso di mancato accordo o di inerzia dei proprietari, nonchè le modalità di utilizzazione e di assegnazione delle unità riparate o ricostruite. • Con riferimento ai casi in cui, in coerenza con quanto prescritto dal precedente art. 27, risulti opportuno mantenere e ricostruire il tessuto edilizio preesistente al sisma, le prescrizioni grafiche e normative dei piani di recupero e, più in generale, dei piani esecutivi di cui al precedente art. 28 regolano, inoltre, anche nei comuni dichiarati sismici, i rapporti di altezza e di distanza fra gli edifici. Art. 30 - Acquisizione di aree. • Per l'acquisizione di aree di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 28 e dell'art. 55 valgono le disposizioni previste dall'art. 1-quater del decreto- legge 19 marzo 1981 n. 75, convertito in legge con la presente legge. Articolo 31 Sistemazione idrogeologica. • Ai fini della sistemazione idrogeologica, le Regioni, avvalendosi delle risorse finanziarie all'uopo assegnate dal CIPE, realizzano nelle zone disastrate, con delega ai comuni ed alle comunità montane ed in riferimento all'intero territorio disastrato, laghetti collinari, impianti per l'irrigazione di soccorso ed interventi di forestazione. Art. 32 - Aree da destinare agli impianti industriali. • Le Regioni Basilicata e Campania, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonchè quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate. • L'individuazione di tali aree è effettuata, su proposta delle comunità montane interessate, con riferimento alle zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della Regione e con l'obbiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone. • Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunità montane interessate provvedono con il fondo di cui all'art. 3. • In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente art. 21. • Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine. • Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate. • Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90% della sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato. Art. 33 - Aree da destinare all'esercizio del commercio e dell'artigianato. • I comuni individuano nei piani di cui al precedente art. 28 le aree ed i volumi edificabili suscettibili di destinazione all'esercizio dell'attività del commercio all'ingrosso e dell'attività artigianale, del commercio al minuto e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonchè delle attività ausiliarie al commercio. • La determinazione del numero e dell'ampiezza di tali aree va fatta tenendo presente che nell'apprestamento dei nuovi locali dovrà essere seguito il criterio di concentrare più attività nello stesso spazio, in particolare quelle complementari per gamma merceologica o per tipo di funzioni svolte. • Ai titolari di aziende di commercio al minuto e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che hanno subìto la distruzione o il danneggiamento dell'esercizio o che, comunque, siano stati gravemente danneggiati nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici, l'autorizzazione al trasferimento dei propri esercizi nelle suddette aree si intende rilasciata dietro comunicazione all'autorità comunale competente. Art. 34 - Immobili ed attrezzature per l'esercizio del commercio e dell'artigianato. • Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 32 e 33 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base dei piani o degli indirizzi di assetto territoriale adottati dalla Regione, sottopone al CIPE entro il 31 dicembre 1981 un programma della Società finanziaria meridionale (FIME) per la progettazione e la realizzazione degli immobili e delle attrezzature necessarie nelle aree di cui al precedente art. 32. Il CIPE, sulla base di tale programma, assegna alla FIME le risorse finanziarie a valere sul fondo di cui all'art. 3 della presente legge. • I locali e le attrezzature possono essere forniti agli operatori con il sistema della locazione finanziaria agevolata o essere acquistati da questi mediante le agevolazioni di cui al precedente art. 23. • I canoni a carico del conduttore sono ridotti in misura equivalente all'importo di un contributo in conto capitale pari al 60% della spesa sostenuta. • Il canone di locazione agevolato sarà ridotto del 20% a favore delle forme associative costituite da almeno tre operatori per l'apertura di un nuovo esercizio commerciale, a condizione che restituiscano le autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi. • Alla scadenza del contratto di locazione finanziaria i beni oggetto della locazione possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari al 5% del valore di acquisto o del costo di costruzione dei beni immobili e all' 1% del valore di acquisto dei beni mobili. Titolo PROGETTI REGIONALI DI SVILUPPO Art. 35 - Definizione dei progetti. • Le Regioni Basilicata e Campania provvedono alla predisposizione di piani di assetto del territorio e di progetti di sviluppo con priorità per le aree disastrate per l'area napoletana, per le aree più densamente popolate dell'area salernitana e per le aree interne. • I piani ed i programmi di cui al presente articolo sono approvati con deliberazione del consiglio regionale ed inviati al CIPE che, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, assegna le relative risorse finanziarie in accordo con il programma triennale e tenendo conto dei programmi pluriennali di cui al successivo art. 36. Art. 36 - Programma di attuazione dei piani e dei progetti regionali di sviluppo. • Per l'attuazione dei piani e dei progetti di cui al precedente art. 35 le Regioni predispongono programmi pluriennali di intervento con l'individuazione delle opere da realizzare e dei soggetti pubblici e privati responsabi- li. • I programmi indicano altresì le priorità di intervento, le relative modalità di realizzazione e di gestione nonchè i tempi di attuazione e di finanziamento, stabilendo inoltre i termini sostitutivi nei confronti di eventuali inadempimenti dei soggetti responsabili. • I programmi pluriennali di attuazione sono approvati dal CIPE con riferimento ai piani ed ai progetti di sviluppo di cui al precedente art. 35. • Anche prima dell'approvazione del programma di sviluppo regionale di cui al precedente art. 35, su richiesta delle amministrazioni locali interessate, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sottopone all'approvazione del CIPE un piano sia per l'avvio immediato del risanamento urbano del comune di Napoli e di altri comuni con elevata densità abitativa colpiti dal sisma, sia per la realizzazione di opere urgenti riguardanti le altre aree previste al primo comma del medesimo art. 35, da realizzare con le disponibilità di cui al successivo art. 38. Art. 37 - Programmi speciali di metanizzazione. • Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le Regioni Basilicata e Campania, l'ANCI e la CISPEL, il CIPE approva un programma integrativo speciale di metanizzazione nelle regioni Campania e Basilicata con le indicazioni dei comuni interessati all'attuazione del programma stesso, delle previste aree industriali, degli adduttori secondari che si rendono necessari. • Per l'attuazione del programma di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi utilizzando i contributi del fondo di sviluppo regionale. Contestualmente all'approvazione del programma, il CIPE stabilisce altresì la ripartizione delle somme da destinare alle agevolazioni a favore delle reti urbane, delle aree industriali e degli adduttori. Per quanto altro non previsto si applica l'art. 11 della legge 28 novembre 1980 n. 784. Art. 38 - Finanziamento dei progetti regionali di sviluppo. • Al finanziamento dei piani e dei progetti regionali di sviluppo di cui al presente titolo, si provvede con le disponibilità attribuite dalle leggi per la realizzazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il 1981 con lo stanziamento di 2.000 miliardi, di cui alla legge 30 marzo 1981 n. 119, nonchè con i fondi e i finanziamenti comunitari e con il ricavato di prestiti esteri. Titolo VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE E DI BENI CULTURALI Capo Università degli studi della Basilicata. Art. 39 - Istituzione. • Con effetto dall'anno accademico 1982-1983 è istituita l'Università statale degli studi della Basilicata con sede in Potenza. • L'Università suindicata è compresa tra quelle previste dall'art. 1 n. 1), del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, e successive modificazioni. • Per le spese di funzionamento e per l'istituzione dei nuovi posti di personale non docente necessari nella Università della Basilicata, è previsto uno stanziamento di lire 15 mila milioni per gli anni finanziari 1982 e 1983, dei quali 13 mila milioni a valere sui fondi stanziati con la presente legge. Art. 40 - Facoltà e corsi di laurea. • L'Università statale degli studi della Basilicata comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati a) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in matematica e in chimica b) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria civile, sezione edile, in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale e in ingegneria idraulica c) lettere e filosofia, con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne d) agraria, con i corsi di laurea in scienze delle preparazioni alimentari, in scienze forestali e in scienze agrarie. Art. 41 - Organici del personale docente e non docente. |
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